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Nota di Cardone (Psi) sulla tassazione locale e proposte per calo pressione tributaria locale

28 luglio 2010 565 letture 2 commenti

In questo periodo, anche se caratterizzato da un clima festaiolo favorito dal caldo estivo, vorrei ricordare ai cittadini sassolesi, ma anche alle forze politiche di maggioranza e di minoranza, che si sta preparando, da parte del Governo Centrale, una importante manovra economica fondata, principalmente su tagli “orizzontali”, agli Enti Locali (Comuni, Provincie e Regioni).

Si dice che non vengono messe le mani nella tasche degli italiani con nuove tasse, è vero se parliamo delle tasse dello Stato, credo che ne vengono pagate abbastanza, ma state tranquilli che la Giunta sassolese, per far quadrare i conti, dovrà per forza mettere le mani nelle nostre tasche.

Ho già detto che i sassolesi nel 2008 hanno pagato, in media, 620 euro di tasse locali, comprese nella media regionale che è pari ad euro 2.541 e che a questa ultima media andrebbero aggiunti i circa 180 euro per il “ rusco”.

Segnali contraddittori vengono da Hera che gestisce la tassa sul rusco,mostro giuridico chiamato “ TIA” che per il 2010 ha aumentato, regolarmente deliberato dalla Giunta, il prelievo del 2,55 % e con un servizio non sempre soddisfacente, quindi ogni sassolese, nel 2010 pagherà in media 200 euro per la “monnezza”.

La Giunta e le forze politiche sono chiamate a fare delle scelte prioritarie nella spesa per ridurre la tassazione locale o per non mettere le mani nelle nostre tasche.

Una prima valutazione riguarda la Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, controllata interamente dal Comune, che tra le “ attività “ registra il centro di costo “eventi“, retaggio del passato, ma ripreso allegramente dalla attuale maggioranza politica, che presenta un ricavo previsto, per il 2010 di euro 239.000 ed un costo di euro 654.000.

La gestione del centro di costo “eventi riguarda tutta la attività di promozione del territorio come quella della organizzazione e gestione degli eventi tipici della città”, cosa bella e interessante ma secondo me bisognerebbe fermarsi un pochino, anzi il ramo di azienda, andrebbe ceduto al tessuto economico della città (Confindustria Ceramica,Acimac,APMI,Associazioni dei Commercianti,Associazioni degli Artigiani) e con tutta la “camionata“ di soldi che stanno per arrivare per la “bretella“ qualche sforzo, da parte dei sopraccitati, entusiasti, interlocutori, non farebbe male alle casse del Comune.

Mi permetto di dare un suggerimento a chi spettano le decisioni politiche-amministrative sul piano della riduzione del prelievo fiscale locale:

- sulla base di una recente sentenza della Corte di Cassazione sezione tributaria le detrazioni concesse per la “prima casa“ possono coinvolgere più appartamenti sia pure non unificati nel catasto.

Nel regolamento del Comune di Sassuolo l’appartamento costruito sulla stesso piano, di proprietà del Signor Bianchi, ma iscritto in catasto separatamente, abitato lo stesso da Bianchi che ha una famiglia numerosa, paga l’ICI.

Un intervento regolamentare sarebbe giusto.

Come è auspicabile, sempre un intervento regolamentare, a proposito di ICI e per le aree di “pertinenza” a fabbricati civili ed industriali/artigianali.

Sempre in materia di imposte locali, al fine di incentivare l’apertura di nuove attività artigianali/commerciali, sarebbe anche auspicabile una esenzione triennale da ICI, occupazione suolo pubblico e pubblicità.

Prevedere nel bilancio di previsione 2011, quantomeno di esentare dall’addizionale comunale i redditi imponibili IRPEF fino ad euro 20.000 (oggi l’esenzione è di euro 15.000 )

Mario Cardone – Direzione Provinciale PSI Modena

2 commenti »

  • Juris Doctor said:

    La giurisprudenza (anche quella di legittimità) si esprime sempre su un caso concreto e quindi è di volta in volta necessaria ed opportuna una verifica circa l’effettiva destinazione ad unica abitazione principale delle due o più unità immobiliari per le quali viene chiesta l’agevolazione/esenzione;
    La stessa Corte di Cassazione afferma che assume rilievo “…. la prova dell’effettiva utilizzazione ad “abitazione principale” dell’immobile complessivamente considerato …” e che “… la causa, siccome bisognevole dei conferenti accertamenti fattuali, deve essere rinviata ad altra sezione …”;
    Al lato pratico si suggerisce di controllare presso l’Ufficio Tecnico Comunale l’esistenza di progetti autorizzati da cui risulti l’unificazione delle unità immobiliari o, in mancanza, di eseguire un sopralluogo sul posto per accertare l’effettiva formazione di un’unica abitazione principale “per una normale vita familiare” (questa la locuzione utilizzata nel ricorso su cui s’è pronunciata la Corte), escludendo dai benefici quelle unità che risultassero di fatto inutilizzate od impiegate come deposito di materiali alla rinfusa o comunque non rispondenti all’utilizzo per cui il legislatore ha previsto l’agevolazione/esenzione;
    Come già ricordato sopra, la sentenza in esame subordina la fruibilità dell’esenzione alla circostanza che “… il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono …”: occorre quindi verificare che con l’unificazione delle unità immobiliari non si sia formata un’abitazione con le caratteristiche previste per le categorie A1, A8 ed A9, che, com’è noto, sono escluse dall’esenzione introdotta dall’ art. 1 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93;
    In termini pratici questa certezza si può avere solamente con un nuovo accatastamento, poiché la categoria catastale e la rendita risultanti non saranno equivalenti alla somma delle rendite dei due immobili singolarmente considerati, in relazione al diverso livello di finiture, di servizi, di numero e superficie dei vani di cui sarà dotato il nuovo alloggio, valutazioni che richiedono la competenza del Catasto.
    Il nuovo accatastamento sarà inoltre prova inequivocabile della volontà del contribuente di utilizzare in maniera unitaria l’immobile ed il nuovo valore catastale costituirà un elemento essenziale per il calcolo dell’imposta, la quale, seppur non più dovuta per l’abitazione principale, deve essere comunque calcolabile anche ai fini della rendicontazione allo Stato del minor gettito realizzato dal Comune; ne consegue che, ove il contribuente non abbia dato corso spontaneamente alla variazione catastale in conformità a quanto previsto dall’art. 20 del R.D.L. 13.4.1939, n. 652 e s.m., dovrà essere il Comune a sollecitare tale adempimento, a norma del comma 336 della Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005).
    Nei casi in cui l’Ufficio del Catasto non possa procedere all’unificazione delle due unità immobiliari, sarà opportuno acquisire dallo stesso dichiarazione in tal senso, ove si attesti anche la presenza delle condizioni poste dalla sentenza della Cassazione, ossia che “il derivato complesso abitativo non trascende la categoria catastale delle unità che lo compongono”; appare evidente che tale valutazione, per sua natura, non può che essere fatta esclusivamente dall’Ufficio preposto all’accertamento catastale;
    Si ritiene, infine, che la decorrenza dell’agevolazione/esenzione non possa retroagire a periodi d’imposta antecedenti a quello per il quale il contribuente ha presentato la dichiarazione di variazione I.C.I. per rendere nota al Comune l’intervenuta unificazione delle unità immobiliari; in questo senso si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19638 dell’11 settembre 2009, relativa alla qualificazione di un’area edificabile come pertinenza di un fabbricato, nella quale sostiene che “Il rapporto d’ICI s’instaura attraverso la denuncia del contribuente, mediante la quale egli dichiara la sua situazione di possesso rilevante per l’ICI e sulla base di essa egli stesso provvede alla liquidazione periodica dell’imposta. L’impostazione iniziale viene variata, oltre che per l’eventuale intervento accertativo del Comune, ogni volta che nella situazione possessoria del contribuente s’introduca una modificazione e il contribuente rinnovi la dichiarazione adeguatrice.”

    Tanto vi dovevo, non bisogna mai “semplificare”.

  • Cardo said:

    Grazie Doctor per il Suo contributo tecnico alla questione posta.
    In questa sede,sempre la questione, è affrontata sul piano politico e quindi delle scelte che ne debbano conseguire su tale piano.
    Ai tecnici la traduzione della volontà politica.
    Il Comune è dotato di uno staff tecnico di tutto rispetto e se la questione presenta dei dubbi,ci sono sempre dei tecnici esterni al quale l’Amministrazione può dare incarico.
    E’ vero Doctor ” mai semplificare ” ma è anche vero che non bisognerebbe nascondersi dietro ” una asfissiante burocrazia che sta ingessando il sistema italiano “.