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Referendum comunale del 26 maggio, Nuovo Comitato art. 33: “E’ previsto o no il silenzio elettorale?”


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votoIn tutte le elezioni politiche e amministrative e in tutti i referendum, anche quelli bolognesi del 1984 sulla chiusura al traffico del centro storico e quello sulla privatizzazione delle farmacie comunali del 1997, è sempre stata applicata la legge 212/56 che vieta i comizi e le riunioni di propaganda elettorale in luoghi aperti al pubblico nei giorni del voto e in quello precedente e ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dai seggi nel giorno del voto, classificandone la sua trasgressione come reato penale.

E’ evidente la ratio della legge che tende ad evitare contrapposizioni fra le parti nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione al fine di garantire che il cittadino possa serenamente riflettere sul voto che sta per esprimere e possa votare regolarmente e senza turbamenti di sorta.

Il Comitato promotore ha prenotato, in data 6 marzo, con risposta positiva del 26 marzo, Piazza Maggiore per venerdì 24 maggio – al di fuori quindi del periodo previsto per il silenzio elettorale – ed ha ripetutamente affermato che non trasgredirà l’impegno preso di rispettare integralmente le leggi di riferimento.

Spiace notare che i rappresentati dell’opzione B non abbiano mai affermato di voler rispettare la legge 212/56 e che anzi intendano violarla, avendo organizzato un’iniziativa elettorale in Piazza Maggiore nel giorno antecedente il voto.

Visto che l’amministrazione comunale ha continuato ad affermare la non vigenza comunale della legge del 1956 abbiamo fatto presente alla Dott.ssa Bonfiglioli, responsabile del procedimento, prima con lettera del 16 maggio e poi di persona ieri, la delicatezza della questione con particolare riguardo alla vigilanza sui seggi.

L’ordinanza emessa oggi dal Sindaco accoglie in parte le nostre preoccupazioni ma le sposta tutte in una logica di sola tutela dell’ordine pubblico entro 300 metri dal seggio nascondendo volutamente il tema del condizionamento dell’esercizio dei diritti civili.

E’ evidente che il Sindaco non ritiene che il sabato sia giorno di silenzio e che la domenica il silenzio ci sia solo entro i 300 dai seggi. L’ordinanza non regola in alcun modo, come fa invece la legge 212, il silenzio il giorno 25 e il 26 oltre tale limite.

Il Sindaco si assumerà ogni responsabilità nei riguardi di ogni episodio che inciderà sulla serenità del voto la cui regolarità noi siamo comunque impegnati a tutelare in modo assoluto per chiunque voglia esercitare il suo diritto costituzionale.

L’art. 9 della legge 212/1956 (nella versione attualmente vigente) così recita:

1) “Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

2) Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.

3) È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all’articolo 1 della presente legge.

4) Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032.”

(Nuovo Comitato art. 33)