Niente Daspo per i tifosi che si rendono protagonisti di violenze nelle manifestazioni sportive all’estero. Lo sottolinea la Cassazione, secondo la quale le nuove disposizioni nazionali in materia di tifo violento non stabiliscono nulla “sul potere dei questori italiani di imporre il Daspo a carico di persone che tengano condotte pericolose durante manifestazioni sportive che si svolgono nei paesi europei”.
In questo modo, la terza sezione penale (sentenza 12977) ha annullato senza rinvio l’ordinanza del 3 novembre 2007 con la quale il gip del Tribunale di Roma aveva convalidato il provvedimento emesso un mese prima dal questore della Capitale con il quale si obbligava Andrea D. A., tifoso giallorosso 34enne, a presentarsi presso il commissariato di zona in concomitanza di tutte le partite di calcio che la squadra della Roma disputera’ per tre anni. Come ricostruisce la sentenza di piazza Cavour, il tifoso giallorosso, per altro gia’ sottoposto a Daspo nel 2001, era stato fermato dalla polizia inglese per ubriachezza molesta nei pressi dello stadio di Manchester, in occasione della partita di calcio del 2 ottobre 2007 tra il Manchester United e la Roma. Per la verita’ Andrea D. A., dopo essere stato fermato dalla polizia locale, era stato interrogato e subito dopo liberato ma il questore di Roma, una volta tornato, aveva disposto il Daspo per il tifoso violento. Contro il provvedimento la difesa di Andrea D.A. ha fatto ricorso con successo in Cassazione. Piazza Cavour, infatti, ha accolto il ricorso e ha ricordato che “le nuove disposizioni nazionali non configurano propriamente la condizione di reciprocita’, ma statuiscono semplicemente alcune norme unilaterali che estendono il cosiddetto Daspo disposto dai questori italiani alle manifestazioni sportive che si svolgono nel resto dell’Unione europea e conferiscono alle corrispondenti autorita’ di polizia europee potere di Daspo per le manifestazioni sportive italiane”. Ma nulla, rileva la Suprema corte, viene stabilito “sul potere dei questori italiani di imporre il Daspo a carico di persone che tengano condotte pericolose durante manifestazioni sportive che si svolgono nei paesi europei”. In altri termini, sottolinea ancora la Cassazione, “l’estensione alle manifestazioni sportive celebrate all’estero riguarda l’oggetto del divieto di accesso ma non il presupposto di pericolosita’ sociale che giustifica quel divieto”.
Con la conseguenza che se il tifoso si rende protagonista di episodi violenti all’estero “il questore italiano non ha ne’ il potere di vietare l’accesso agli stadi, siano essi italiani o europei, ne’ il potere di imporre la comparizione presso gli uffici di polizia italiani”. In ogni caso, anche prescindendo dalla questione della competenza extraterritoriale del questore, piazza Cavour osserva che “la semplice ubriachezza molesta non rientra in alcuno dei presupposti oggettivi tassativamente richiesti dalla norma citata per giustificare il divieto di accesso agli impianti sportivi e lo strumentale obbligo di comparizione presso gli uffici di polizia”. La pubblica accusa di piazza Cavour, invece, aveva chiesto un nuovo esame della vicenda.
Fonte: Adnkronos