In base a quanto disposto dalle norme in vigore, gli impianti di riscaldamento possono essere accesi per un massimo di 7 ore al giorno mantenendo fisse le temperature massime stabilite per legge, ovvero i 20° di temperatura all’interno dei locali adibiti ad abitazione o attività commerciali, i 18° per gli edifici industriali ed artigianali.
Le disposizioni di legge prevedono che gli impianti di riscaldamento possano rimanere accesi per un massimo di 14 ore al giorno nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno (periodo invernale). Al di fuori di questo periodo, e senza la necessità di particolari ordinanze comunali, gli stessi impianti si possono accendere, appunto, per non più di 7 ore giornaliere e solo in condizioni climatiche avverse. Date le condizioni climatiche del periodo, qualora si ritenesse necessario, ci si può avvalere di questa opportunità.