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Modena, finestre e invalidità: le regole dell’Inps


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L’Inps ha diffuso oggi la circolare (numero 126) che fornisce istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dalla legge 122/2010, la cosiddetta “manovra”, approvata lo scorso 30 luglio.

In particolare con la circolare odierna si provvede ad affrontare i seguenti temi: nuove decorrenze della pensione di vecchiaia e di anzianità; ricongiunzioni; nuove disposizioni sull’invalidità civile; fondi speciali di previdenza; nuove disposizioni in materia di verifica dei dati reddituali; possibili dilazioni riservate ai pensionati per alcuni pagamenti di imposte e tributi.

Per quanto riguarda la cosiddetta “finestra mobile” introdotta dalla legge 122/2010, la circolare odierna precisa “che le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal primo gennaio 2011; mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010”, anche se a tale data non siano ancora aperte le cosiddette “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi 243/2004 e 247/2007.

“La riforma delle pensioni definita questa estate è destinata a confermarsi come una delle più innovative nel contesto europeo – commenta il presidente dell’Inps Antonio Mastrapasqua – la circolare di oggi fornisce le interpretazioni applicative di un complesso di norme che mettono definitivamente al sicuro il sistema previdenziale italiano. Dal prossimo anno si inizieranno a produrre considerevoli risparmi, agganciandoli a un equo e progressivo innalzamento dell’età di pensione”.

Nel dettaglio ecco per sintesi i capitoli della circolare.

Decorrenza pensioni di anzianità e vecchiaia

Dal 1° gennaio 2011, i lavoratori dipendenti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi. Per i lavoratori autonomi, la decorrenza è prevista dopo 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. La norma non riguarda i lavoratori che maturano i requisiti entro dicembre 2010.

Fondi speciali di previdenza

La nuova disciplina sulla decorrenza delle pensioni di vecchiaia e di anzianità si applica anche agli iscritti ai Fondi Volo, Dazio e Ferrovie dello Stato ed ai soppressi Fondi Elettrici, Telefonici, Marittimi e Autoferrotranvieri, nonché nei confronti degli iscritti ai Fondi integrativi (Gas, Esattoriali, Porti di Genova e di Trieste) in quanto assicurati nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Fanno eccezione gli iscritti al Fondo di previdenza del Clero, in quanto non qualificabili come lavoratori dipendenti o autonomi.

Ricongiunzione di contributi

Per le domande di ricongiunzione contributiva nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dalle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), presentate dal 1° luglio 2010, la ricongiunzione avverrà a titolo oneroso, conformemente a quanto previsto per la ricongiunzione nel FPLD dei periodi di contribuzione maturati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Legge 322/1958

La legge 322/1958, relativa alla costituzione di posizione assicurativa presso l’Inps è abrogata dal 1° luglio 2010, data di entrata in vigore della legge 122/2010.

Prestazioni collegate al reddito

Il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali saranno determinate in riferimento ai limiti di reddito in vigore nell’anno solare in cui viene erogata la prestazione.

Pensionati a basso reddito: canone Rai a rate

Per i pensionati con reddito da pensione inferiore a 18mila euro annui per i quali, in fase di determinazione dei conguagli fiscali di fine anno, risulti un debito di imposta superiore a 100 euro, l’Inps effettuerà il recupero in undici rate, fino al mese di novembre dell’anno successivo. La stessa possibilità è prevista per il canone Rai.

Invalidità civile: 600mila nuove verifiche

Alle prestazioni di invalidità civile e di invalidità a carattere previdenziale, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, viene esteso l’istituto della “rettifica”. Ciò significa che, nel caso in cui siano state riscosse prestazioni non dovute, non saranno recuperate le somme corrisposte, a meno che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Per il triennio 2010-2012 all’Inps è stato affidato il compito di effettuare altre 600mila verifiche straordinarie: 100mila nel corso del 2010; 250mila nel 2011; 250mila nel 2012.