(Labitalia) – In caso di assunzione di lavoratori in mobilità, anche i contratti a termine possono beneficiare di agevolazioni contributive. Lo chiarisce una circolare (la prima del 2011, emessa oggi), della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
Nel testo si fa riferimento al “messaggio n. 32661 del 27 dicembre 2010, con cui l’Inps ha reinterpretato la materia delle agevolazioni contributive per l’impiego di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con particolare riferimento al riconoscimento delle agevolazioni contributive previste dalla legge n.223/1991 (quella sugli incentivi per l’assunzione dei lavoratori in mobilità ndr)”.
“In particolare l’Inps ha affermato -ricorda Rosario De Luca, presidente della Fondazione, che ha firmato la circolare- che il beneficio compete per 12 mesi anche nella circostanza in cui il contratto a termine, abbia una durata originaria o per effetto di proroga, superiore ai suddetti 12 mesi”.
La circolare spiega nel dettaglio quanto prevede la nuova interpretazione fornita dall’Inps, sulla pertinenza dell’agevolazione contributiva”, nel caso di assunzioni a tempo determinato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche con contratti di durata massima superiore a 12 mesi.
“Le agevolazioni saranno concesse -si legge nel testo della circolare- nel caso in cui sia stipulato, per ragioni produttive, un contratto di durata di 16 mesi, per i primi 12 mesi; nel caso in cui, per ragioni organizzative, sia stipulato un contratto a termine di 7 mesi – successivamente prorogato per ulteriori 11 mesi – per complessivi primi 12”.
In caso di assunzione con contratto a termine di durata superiore a 12 mesi (originaria o per proroga), nel corso del quale, prima dello scadere del dodicesimo mese, ci sia la trasformazione a tempo indeterminato, l’agevolazione contributiva, dicono i consulenti del lavoro, spetterà per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quella già fruita.
In questo caso, e con un rapporto di lavoro a tempo pieno, il datore di lavoro potrà usufruire anche degli ulteriori benefici previsti dalla legge n. 223/91, consistenti, per ogni mensilità corrisposta, in un contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al prestatore, nel limite massimo di 12 mesi, elevati a 24 per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni e 36 per le aree del Mezzogiorno.