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Pronto Soccorso, in vigore le nuove esenzioni ticket

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Dal 1° maggio sono entrate in vigore le nuove esenzioni ticket per il pronto soccorso. Adesso rientrano fra le prestazioni di pronto soccorso che non prevedono compartecipazione alla spesa da parte delle persone assistite anche quelle relative alle seguenti patologie: colica renale, crisi di asma, dolore toracico, aritmie cardiache, glaucoma acuto, corpo estraneo oculare, sanguinamento dal naso, corpo estraneo nell’orecchio, complicanze di intervento chirurgico che determinano il ricorso al pronto soccorso entro tre giorni dalla dimissione ospedaliera, problemi e sintomi correlati alla gravidanza.

Le nuove esenzioni sono state individuate da un gruppo di lavoro regionale (Comitato regionale emergenza-urgenza) istituito per migliorare le strategie di accesso ai servizi di emergenza sanitaria territoriale e di pronto soccorso e, al contempo, per monitorare l’applicazione della precedente delibera 1035/2009, che indicava le prestazioni di pronto soccorso appropriate, quindi non soggette al pagamento del ticket.

Queste ultime restano confermate, e riguardano: prestazioni erogate nell’ambito dell’Osservazione Breve Intensiva (OBI) per situazioni cliniche che necessitano di un iter diagnostico-terapeutico di norma non inferiore alle 6 e non superiore alle 24 ore; prestazioni seguite da ricovero; prime prestazioni riferite a trauma con accesso al Pronto Soccorso entro 24 ore dall’evento; prestazioni riferite a trauma con accesso al Pronto Soccorso oltre 24 ore dall’evento nei casi in cui si dia contestualmente corso ad un intervento terapeutico; prestazioni riferite ad avvelenamenti acuti; prestazioni erogate ai soggetti di età inferiore ai 14 anni; prestazioni riferite ad infortuni sul lavoro; prestazioni richieste dai medici e Pediatri di Famiglia, da medici di Continuità Assistenziale (guardia medica) o da medici di altro Pronto Soccorso; prestazioni riferite alle persone straniere temporaneamente presenti se indigenti ed ai sensi della normativa vigente.

Si rammenta che, sempre dal 1° maggio, l’esenzione dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici in base al reddito deve essere indicata nella ricetta di prescrizione da parte del medico prescrittore e non può più essere autocertificata al momento della prenotazione.