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Fim-Cisl Reggio Emilia sulla sentenza Landi

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La sentenza di condanna del giudice del lavoro della Landi Renzo per “condotta antisindacale” dell’azienda metalmeccanica vede prendere posizione la Fim-Cisl di Reggio Emilia che ha indetto una conferenza stampa questa mattina.

“Questa sentenza è l’ultimo atto della Fiom – ha affermato Margherita Salvioli Mariani, segretaria della Cisl di Reggio Emilia – che non vede più riconosciuto il suo potere contrattuale. Dopo che per altro già le preture di Torino e Tolmezzo ne hanno decretato la sconfitta. La Cisl, invece, prosegue sulla strada del fare sindacato tutti i giorni nelle imprese e, anche come avvenuto nel caso della Comer, di risolvere i problemi dei lavoratori che non sempre sono separati da quelli dell’azienda!”

“La Fiom dalla sentenza di condanna della Landi non ha molto da esultare” spiega Giovanni Caruso, segretario della Fim-Cisl di Reggio Emilia e inizia, punto per punto, la sua analisi.

“In merito alla domanda sulla validità esclusiva del Contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl) del 2008 per tutti i dipendenti, il giudice ha stabilito che questo può valere solo per gli iscritti alla Fiom (e non per tutti). In altre parole la Fiom voleva ottenere la dichiarazione che l’unico Ccnl valido fosse ancora quello del 2008, che per altro scadrà il 31 dicembre di quest’anno, mentre la stessa Fiom non ha rifiutando gli aumenti salariali del Ccnl del 2009. Era intenzione della Fiom che il contratto 2008 si applicasse a tutti i lavoratori (iscritti Fiom, iscritti Fim, iscritti Uilm, non iscritti): il giudice ha affermato che questo punto non può essere accettato, in quanto la libertà di contrattare e di siglare accordi è di ogni sigla sindacale. E’ una sconfitta netta. Per cui il Ccnl 2009 è valido ed è in vigore”.

“Il giudice ha soltanto riconosciuto la validità per gli iscritti alla Fiom del Ccnl del 2008. Ed è chiaro dalla sentenza che la Fiom non ha subito nessun torto rispetto alla mancata applicazione del Ccnl 2008 per i lavoratori non iscritti, in quanto non ha nessuna legittimazione a rappresentarli”.

“La Fiom voleva affermare che la cosiddetta ‘quota contratto’ favorisse indebitamente, l’esistenza di sindacati di comodo (Fim e Uilm) e il proselitismo delle altre organizzazioni sindacali a suo danno. Prima di tutto il giudice afferma che tale ‘quota contratto’ non evidenzia l’esistenza di sindacati di comodo, quali ovviamente Fim e Uilm non sono. Il giudice ha condannato la Landi, per aver richiesto, la cosiddetta ‘quota contratto ai lavoratori non iscritti’, senza averli informati della perdurante vigenza del Ccnl 2008.

“L’accordo del 2009 è migliorativo anche oltre la parte economica”

Alla luce di questa sentenza quali saranno ora le mosse dalla Fim-Cisl di Reggio Emilia, visto che il giudice ha affermato l’esistenza di due contratti?

“Mentre la Fiom sostiene di avere fatto una serie di accordi esclusivi per vedere applicato solo il contratto del 2008 – risponde Giovanni Caruso, segretario della Fim-Cisl di Reggio Emilia , stiamo valutando la possibilità di depositare ricorsi contro tutte quelle aziende, dove siamo presenti, che hanno sottoscritto con la Fiom accordi che affermavano il perdurare della vigenza del Ccnl 2008 per tutti i loro dipendenti. Intendiamo vedere tutelati i nostri iscritti affinché il contratto di Fim e Uilm del 2009 sia applicato per intero integralmente e non solo nella parte economica: esso infatti contempla delle norme più favorevoli per il lavoratore, come ad esempio la Sanità integrativa, il diritto di precedenza nelle assunzioni dei contratti a termine, il rafforzamento della previdenza complementare”.

“Con questa eventuale azione legale intendiamo, inoltre, difendere la credibilità contrattuale della Fim-Cisl, capace di stipulare un Ccnl con le nuove regole stabilite dal nuovo modello contrattuale, così come tutte le categorie unitariamente hanno fatto nel 2009, tutelando la propria immagine di soggetto contrattuale anche nel contesto reggiano”.