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Il Consigliere Pollastri presenta in Regione un progetto di modifica della legge elettorale


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Progetto di legge “Disposizioni in materia di elezioni dell’Assemblea Legislativa Regionale e del Presidente della Giunta Regionale – proposte di modifica al sistema elettorale regionale” presentato oggi in Regione dal Consigliere Pollastri.

PROGETTO DI LEGGE

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE – PROPOSTE DI MODIFICA AL SISTEMA ELETTORALE REGIONALE”

RELAZIONE:

Questa proposta di Legge si inserisce nell’ampio dibattito in atto tra le forze politiche circa i sistemi elettorali per l’elezione dei rappresentanti dei cittadini.

In omaggio ad un principio di parità tra i Consiglieri Regionali, lo ratio che muove questa proposta, in considerazione del forte diretto rapporto che deve esserci tra eletto ed elettore, va nella direzione che anche Consiglieri del cosiddetto “listino bloccato” debbano misurarsi con le preferenze per essere eletti.

Il presente progetto di legge, pur tenendo fermo l’impianto delineato dalle leggi n. 108 del 1968, n. 43 del 1995 e dall’articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, introduce una sostanziale modifica al sistema elettorale regionale prevedendo la possibilità di esprimere un voto di preferenza anche all’interno della lista regionale che risulta ora composta da 20 candidati.

Altre disposizioni si sono rese necessarie per armonizzare i testi normativi a seguito delle novità introdotte.

Nel caso specifico la modifica alla Legge Elettorale proposta, seppur sostanziale, non determina una riforma organica del sistema di elezione regionale.

La struttura dell’articolato:

L’Art. 1 prevede l’applicazione delle disposizioni della presente Legge all’elezione del Presidente della regione e dell’Assemblea Legislativa Regionale.

L’Art. 2 ribadisce che ai sensi dello Statuto Regionale l’Assemblea Legislativa è composta da cinquanta componenti e prevede l’applicazione degli articoli seguenti per individuare i dieci consiglieri eletti col sistema maggioritario.

L’Art. 3 prevede la possibilità per l’elettore di esprimere il proprio voto di preferenza ad esclusione del candidato Presidente della Regione.

L’Art. 4 prevede che i listini regionali debbano obbligatoriamente essere costituiti da venti candidati.

Art. 1

(Recepimento)

1. All’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea legislativa regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge ed in quanto compatibili sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l’elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), nonché l’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni).

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2

(Numero consiglieri regionali)

1. Ai sensi dell’articolo 29, comma 2 dello Statuto, l’Assemblea legislativa è composta da 50 componenti, compreso il Presidente della Giunta regionale, di cui 40 eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge n. 108 del 1968 e 10 eletti con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dai seguenti articoli.

Art. 3

(Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario. Modifiche alla legge n. 108 del 1968)

1. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali, ed è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Gli altri nove seggi da assegnare con sistema maggioritario sono assegnati sulla base del voto di preferenza espresso per i candidati della lista regionale. Non è possibile esprimere il voto di preferenza per i capilista delle liste regionali. A tal fine, nella applicazione della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 13 è così sostituito:

“Articolo 13

Voto di preferenza

L’elettore può manifestare una sola preferenza tra i candidati delle liste provinciali ed una sola preferenza tra i candidati delle liste regionali, ad esclusione del candidato capolista.”;

b) Dopo la lettera a) del terzo comma dell’articolo 15 è inserita la seguente:

“a bis) determina la cifra individuale di ciascun candidato delle liste regionali. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del comma 1, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione; le suddette cifre individuali vengono comunicate all’Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto verbale, insieme alle altre comunicazioni previste alla lettera d);”;

c) il numero 2) del tredicesimo comma dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e ne proclama eletto il candidato capolista