La Cassazione ha depositato nei giorni scorsi una sentenza nella quale si afferma: “Con questa legislazione il matrimonio omosessuale è impossibile, ma vale il diritto a trattamenti analoghi ai coniugati”. Nella sentenza si afferma dunque che in Italia, in base all’attuale legislazione, non può essere riconosciuto un matrimonio omosessuale regolarmente registrato in un Paese estero, ma si afferma anche che la coppia ha il diritto legale a ricevere un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.
Il Parlamento Europeo, a sua volta, si è recentemente espresso contro quei Governi che mettono in atto definizioni restrittive del termine ‘famiglia’ allo scopo di negare la protezione legale alle coppie dello stesso sesso e ai loro bambini.
Il rapporto, pur non influendo sulla legislazione dei singoli Stati europei è stato approvato dall’assemblea di Strasburgo con 361 sì, 268 no e 70 astenuti.
A questo proposito il Consigliere regionale del Pdl, Fabio Filippi, ha dichiarato: “Troppe lacune nella sentenza della Cassazione. La Cassazione si conferma sempre più un club di giuristi laicisti, distanti dal comune sentire della gente. Il Parlamento Europeo, approvando il documento in oggetto, si allontana da quei valori fondamentali che hanno caratterizzato la storia del popolo europeo, a partire dalle sue origini giudaico-cristiane. La stragrande maggioranza degli studiosi del diritto ha unanimemente riconosciuto che i padri costituenti identificarono nell’incontro fra un uomo ed una donna l’origine della società naturale fondata sul matrimonio. L’articolo 29 della Costituzione a questo proposito così recita: ‘La Repubblica riconosce il diritto della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio’. All’articolo 31 della Costituzione si può inoltre leggere che: ‘La Repubblica agevola, con misure economiche ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose’. Semmai il Parlamento si dovrebbe attivare affinché l’art. 31 venga tradotto in pratica dalla legislazione ordinaria; legislazione che in materia è tuttora carente. Non si possono mettere sullo stesso piano, se non violando i disposti costituzionali, le famiglie e le coppie di fatto, ne’ tantomeno le famiglie e le unioni fra persone dello stesso sesso: in Italia, nel nostro ordinamento, esiste uno specifico diritto di famiglia ed è a quello che si deve fare riferimento; altra questione sono i diritti soggettivi o delle persone, ma questi sono già adeguatamente tutelati dal Codice Civile”.