La riforma del lavoro firmata Fornero prevede, tra le altre cose, una nuova procedura da adottare in caso di dimissioni del dipendente e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, senza esclusione del settore domestico, lo segnala in una nota Assindatcolf – Asso-ciazione datori di lavoro domestico, componente Fidaldo ed aderente a Confedilizia.
In seguito all’entrata in vigore della riforma, dunque, i datori di lavoro domestico quando riceveranno una comunicazione di dimissioni da parte, per esempio, della propria colf o della badante avranno due possibilità: far convalidare alla stessa le dimissioni presso la Direzione territoriale del lavoro o Centro per l’impiego, oppure richiedere alla lavoratrice dimissionaria una dichiarazione di conferma, con la firma in calce alla ricevuta di comunica-zione di cessazione del rapporto di lavoro inviata all’Inps.
Stesso procedimento è da seguirsi nel caso di risoluzione consensuale del rapporto lavorativo.
Se non si riesce a far convalidare dal proprio collaboratore domestico le dimissioni o la risoluzione consensuale, allora, dovrà essergli inviata entro trenta giorni, una lettera rac-comandata A.R., con la quale lo si invita alla convalida entro 7 giorni dalla ricezione. Tra-scorso inutilmente tale termine, le dimissioni o la risoluzione consensuale saranno perfezio-nate e si ritengono pertanto esauriti gli obblighi del datore di lavoro, senza quindi conse-guenze per lo stesso.
In mancanza dell’esecuzione di quanto sopra indicato, le dimissioni del dipendente non sono valide e può essere considerato che il rapporto continui.
E’ incomprensibile come il lavoro domestico, data la sua particolarità, non sia stato escluso da questi obblighi.
Ulteriori informazioni ed ogni assistenza, possono essere richieste alle sedi di Assin-datcolf i cui indirizzi sono reperibili sul sito www.assindatcolf.it oppure possono essere ri-chiesti al numero verde 800.162.261.