In un’interpellanza rivolta alla Giunta regionale, il consigliere Giovanni Favia (Misto) punta il dito su Tper spa, che gli avrebbe negato l’acquisizione di atti e documenti. Di qui, la richiesta di conoscere il parere dell’esecutivo sulle “ragioni” esposte da Tper per giustificare il diniego e per sapere se non si configuri, in questo modo, una condotta “tesa a sfuggire a qualsiasi controllo da parte della Regione e, in generale, da parte dei cittadini, tramite i loro rappresentanti istituzionali”.
Il consigliere ricorda, a questo proposito, di aver richiesto con una lettera datata 9 maggio 2013 copia del “contratto di servizio in essere e i relativi contratti in essere tra società Tper e Coopertone”.
Nella risposta di Tper, trasmessa il successivo 28 maggio a cura del direttore generale ‘Reti infrastrutturali logistica e sistemi di mobilità’, – scrive Favia – “si negava l’accesso agli atti e ai documenti richiesti, sostenendo che ‘Tper spa ha adottato, per quanto di propria competenza, gli opportuni provvedimenti a tutela del proprio buon diritto presso le Autorità competenti, in relazione ai servizi e alle attività oggetto della richiesta del consigliere Favia, e comunque, a oggi, ritiene di non poter concedere copia dei documenti richiesti in quanto tutti afferenti a indagini penali in corso’”.
Richiamandosi al fatto che “l’attività di una qualsiasi pubblica amministrazione deve essere improntata alla regola generale di trasparenza”, il consigliere rileva che dagli “organi di stampa emerge il contrario di quanto sostenuto da Tper nella risposta, ossia che l’autorità giudiziaria abbia assunto provvedimenti per verificare la correttezza dell’operato di Tper, in relazione ai servizi e alle attività intercorsi tra la società e Coopertone”.
Tra i rilievi di Favia, c’è la valutazione che “i documenti richiesti, cioè i contratti in essere già da diverso tempo tra Tper e Coopertone possono essere afferenti alle indagini in corso da parte della magistratura, ma non sono certamente essi stessi coperti dal segreto istruttorio in quanto semplice ‘fotografia’ di accordi, più o meno leciti, ma appartenenti al passato e non più modificabili”, ma “anche a voler concordare con la tesi di Tper di documenti riservati in quanto oggetto di attività istruttoria in sede penale, – scrive ancora il consigliere – il diniego di accesso avrebbe dovuto essere posto solo in via transitoria”.