In merito alla deliberazione del 10 luglio 2013 della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei Conti, nella quale si dichiara la presunta irregolarità di alcune spese relative ai rendiconti 2012 di tutti i Gruppi assembleari, i presidenti dei Gruppi rilasciano la seguente dichiarazione congiunta:
“In seguito alle delibere con cui il 12 giugno scorso la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei Conti aveva chiesto a tutti i singoli Gruppi assembleari ulteriori specifiche sui rendiconti 2012, ognuno di noi aveva chiesto una sospensiva dei termini in vista della riunione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti dedicata al tema dei nuovi controlli affidati proprio alla magistratura contabile. La riunione della Sezione Autonomie si è chiusa con una delibera firmata dal presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, nella quale si stabilisce che ‘il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei Conti sui rendiconti relativi all’esercizio 2012 ha efficacia ricognitiva della regolarità dei documenti contabili – si legge nel dispositivo – e si inserisce in un percorso finalizzato all’integrale applicazione dei nuovi controlli a decorrere dal 2013’ e che quindi ‘le disposizioni precettive’ previste dal decreto legge 174/2012, compreso ‘l’impianto sanzionatorio, si applicano dall’esercizio 2013’. E’ quanto abbiamo sempre sostenuto, e cioè che l’applicazione del decreto legge 174/2012 prevede che la rendicontazione da sottoporre a tali controlli sia esclusivamente quella riferita alle attività a partire dal 2013, quindi che il decreto non abbia valore retroattivo, e che la delibera della Sezione regionale dell’Emilia-Romagna che dichiara l’irregolarità di alcune spese inserite nei rendiconti 2012 non appaia in coerenza con il pronunciamento della Sezione Autonomie, finalizzato a una interpretazione univoca dell’applicazione del decreto 174/2012.
Che tale univocità non ci sia, lo si rileva anche dall’ordinanza con cui la Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte della Corte dei Conti lo scorso 4 luglio ha respinto la richiesta presentata dalla Procura regionale della medesima Sezione che aveva chiesto di agire contro i presidenti dei Gruppi consiliari in merito alla gestione dei contributi erogati ai Gruppi stessi. Questo perché si ‘deve escludere in radice – recita il dispositivo – qualsiasi attribuzione alla Corte dei Conti inerente al giudizio di conto in relazione ai contributi ricevuti dai suddetti Organi del Consiglio regionale, poiché i Presidenti dei Gruppi consiliari e i singoli consiglieri del Gruppo Misto non rivestono affatto la qualifica di agenti contabili, sul rilievo assorbente che non hanno il maneggio diretto e continuativo dei fondi e non sono inseriti in uno schema procedimentale tipico di natura contabile’.
Per quanto ci riguarda, vogliamo ribadire che per il 2012 la regolazione della materia era quella prevista dalla legge regionale 32/97, che prevedeva puntualmente ruoli, funzioni e provvedimenti in materia di gestione dei contributi, compresa la validazione contabile da parte del Comitato tecnico per il controllo del rendiconto, composto da professionisti esterni all’Ente.
Come Gruppi, adotteremo tutte le iniziative utili alla salvaguardia della correttezza del nostro operato, delle prerogative dei consiglieri, del ruolo dell’Assemblea legislativa e dell’autonomia dell’istituzione regionale, sancito dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica”.