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Precisazioni di IREN Mercato in merito ad alcune novità nell’applicazione dell’Iva sul metano alle forniture centralizzate

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La risoluzione n.108/E dell’Agenzia delle Entrate del 15 ottobre 2010 ha introdotto una interpretazione della normativa di applicazione dell’IVA sul gas metano alle forniture centralizzate (condomini) che è innovativa rispetto a quanto finora applicato a livello nazionale.

Secondo questa disposizione, l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% per consumi fino a 480 m3/anno, prevista dalla normativa fiscale a decorrere dal 1 gennaio 2008, è da intendersi per unità abitativa e non per contatore.

Tuttavia, una successiva Risoluzione sempre dell’Agenzia delle Entrate, la n.112/E del 22 ottobre 2010, ha precisato che tale interpretazione deve comunque essere bilanciata dalla impossibilità di riconoscere tale agevolazione fiscale due volte.

Nella situazione impiantistica più diffusa, infatti, nello stesso edificio ad una fornitura centralizzata per l’uso riscaldamento si affiancano più forniture individuali per l’uso cucina e/o per la produzione di acqua calda; a tali forniture individuali, il beneficio IVA è già riconosciuto.

L’Agenzia delle Entrate, esclude quindi che, in questi casi, che sono i più diffusi nei nostri territori, il beneficio sull’IVA possa essere riconosciuto sia sulla fornitura centralizzata e sia sulla fornitura individuale.

Considerato che il tema presenta profili di non totale chiarezza, IREN Mercato, oltre ad incontrare l’ANACI provinciale di Reggio Emilia e il SUNIA per illustrare la situazione, sta sollecitando assieme alle altre aziende del settore, raccolte in Federutility, un chiarimento a livello nazionale con l’Agenzia delle Entrate.

Una volta chiarito come verificare l’eventuale sussistenza di benefici fiscali da riconoscere, IREN Mercato si farà parte diligente verso gli Amministratori Condominiali precisando le modalità per accedere al beneficio.