La l.r.1/2011 prevede l’obbligo di presentazione del Durc o del certificato di regolarità contributiva da parte dei commercianti su aree pubbliche, sia in fase di inizio attività che come verifica annuale. La nuova legge statale 183/2011 incide tuttavia notevolmente sulle disposizioni regionali poichè dispone che la verifica dei requisiti contributivi avvenga d’ufficio, cioè che il Comune si attivi presso gli organi previdenziali (INPS o INAIL) per controllare il rilascio del Durc ai commercianti.
Lo afferma il consigliere regionale Mauro Manfredini (Lega nord) in un’interrogazione in cui evidenzia che l’art. 72 della legge statale prevede che “le amministrazioni certificanti individuino un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti”.
Le amministrazioni certificanti, inoltre, dovrebbero individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
La mancata risposta, entro 30 giorni, alle richieste di controllo, costituirebbe – scrive Manfredini – violazione dei doveri d’ufficio e verrebbe in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.
Visto che la legge statale entrerà in vigore il primo gennaio 2012 e sarebbe urgente verificare l’efficacia delle procedure di controllo che verranno adottate d’ufficio, affinché tutti i commercianti su aree pubbliche possano operare secondo i requisiti di legge, l’esponente della Lega chiede alla Giunta regionale se abbia verificato, presso le amministrazioni competenti, le misure adottate per effettuare i controlli sulla regolarità contributiva dei commercianti su aree pubbliche e se siano stati presi i necessari accordi con gli Istituti previdenziali regionali, affinché siano resi possibili i controlli secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR 28 dicembre 2000.