La mozione presentata in consiglio comunale del 08/02/2012 che chiede al Sindaco e alla rispettiva giunta di Camposanto un atto di sensibilità nei confronti dei propri cittadini nel mantenimento, visto il “decreto Monti“, al minimo delle aliquote di applicazione dell’ici e o IMU, unica mozione all’odg. a tema specifico. Alla votazione favorevole il gruppo Libertà e Democrazia, che ha presentato la mozione e due esponenti del gruppo PDL. Tutto il Centrosinistra CONTRARIO alla mozione.
MOZIONE GRUPPO CONSILIARE LIBERTA’ e DEMOCRAZIA
OGGETTO: Pronuncia del Consiglio comunale di CAMPOSANTO sul Capo II – Disposizioni in materia di maggiori entrate – Articolo 13 del Decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 e successive modifiche: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, pubblicato sulla GU n. 284 del 6-12-2011 – Suppl. Ordinario n.251.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO
il Decreto Legge 201 – A.C. 4829-A detto”Monti” o “Salva Italia” del 6 dicembre 2011: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, pubblicato sulla G.U. n. 284 del 6-12-2011 – Suppl. Ordinario n.251, firmato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in approvazione secondo l’iter costituzionale previsto ed approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati il 16 dicembre 2011;
PRESO ATTO
– che il Capo II “Disposizioni in materia di maggiori entrate” Articolo 13 comma 1 prevede l’istituzione dell’ I.M.U;
– che ai sensi del comma 6 l’aliquota di base è pari allo 0,76 per cento e che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
– che ai sensi del comma 7 l’aliquota è stabilita in 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, e che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
– che ai sensi del comma 8 l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale e che i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
– che ai sensi del comma 9 i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
RICONOSCIUTO
il momento di particolare difficoltà economica in cui versa la Nazione
PREMESSO
che in questo momento di particolare difficoltà economica il consiglio comunale si ritiene in dovere di attenuare ove possibile la pressione fiscale sui propri concittadini imposta da questa ennesima nuova manovra;
CONSIDERATO CHE
– la casa, e soprattutto la prima casa, è un bene primario per la società italiana e tutte le famiglie che la compongono, famiglie già fortemente provate dalla riforma fiscale e che a fronte della crisi in atto si trovano a dover affrontare quotidianamente grandi sacrifici economici;
– i coltivatori diretti sono pesantemente penalizzati da questa manovra;
– le imprese operanti sul territorio si trovano in un momento di forte difficoltà;
– è importante tutelare ed incentivare le locazioni immobiliari;
RITENUTO
che sia inopportuna ed iniqua una ulteriore tassa che prenda di mira un bene essenziale e primario quale la casa e le attività agricole;
IL CONSIGLIO COMUNALE SI IMPEGNA
– a non aumentare l’aliquota di base dello 0,76%;
– a ridurre al minimo consentito dalla Legge l’aliquota per il calcolo dell’ Imposta Municipale Unica sulla prima casa, fissandola perciò allo 0,2 per cento;
– a ridurre al minimo consentito dalla Legge l’aliquota per il calcolo dell’Imposta Municipale Unica sui i fabbricati rurali ad uso strumentale, fissandola perciò allo 0,1 per cento;
– a ridurre al minimo consentito dalla Legge l’aliquota per il calcolo dell’Imposta Municipale Unica di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati, fissandola perciò allo 0,4 per cento
(Gruppo LIBERTA’ e DEMOCRAZIA – Cpg. DANIELE MANFREDINI)





