Home Economia Enìa-Iride: Tar respinge ricorso alcuni azionisti Enìa contro fusione

Enìa-Iride: Tar respinge ricorso alcuni azionisti Enìa contro fusione

# ora in onda #
...............




Con un’ordinanza emessa ieri, 28 aprile 2009, il Tribunale amministrativo di Parma ha respinto l’istanza di sospensiva dell’efficacia della delibera del Consiglio comunale di Reggio, con la quale nel dicembre scorso erano stati approvati gli atti relativi all’operazione di aggregazione di Enìa spa con Iride spa. Con tale provvedimento, il Tar riconosce e conferma quindi la validità della delibera.

L’istanza di sospensiva era stata avanzata al Giudice amministrativo da un piccolo gruppo di azionisti di Enìa.

A giustificazione della loro richiesta tali azionisti hanno sostenuto che il voto espresso dal Consiglio potesse avere un effetto già sostanzialmente vincolante sull’esito della deliberazione da compiersi successivamente, in seno all’assemblea dei soci di Enìa, vincolando i rappresentanti del Comune, ente socio di Enìa, ad esprimere un voto favorevole all’operazione di fusione con Iride spa.
Sospendere l’efficacia della delibera del Consiglio avrebbe quindi permesso, a loro dire, di evitare l’erosione del valore delle loro azioni e la pre-costituzione di un esito assembleare.



Opponendosi a tale tesi, si sono quindi costituiti in giudizio il Comune di Reggio Emilia (rappresentato e difeso dall’avvocato Santo Gnoni dell’Avvocatura comunale), Enìa spa (rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Cantelli), il Comune di Castelnovo ne’ Monti (rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Coli) e il Comune di Quattro Castella, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso “per la non impugnabilità della delibera consigliare, non essendo essa un atto vincolante, al contrario di quanto affermato dagli azionisti”.
E’ stata inoltre eccepita l’assenza di interesse al ricorso da parte degli azionisti, essendo appunto la delibera del Consiglio “un atto di indirizzo e non vincolante, al quale dovevano ancora fare seguito atti attuativi e definitivi”.



Il Tar ha quindi pienamente accolto le eccezioni dei Comuni di Reggio Emilia, Castelnovo né Monti, Quattro Castella e di Enìa, respingendo l’istanza dei ricorrenti per mancanza di attualità dell’interesse e confermando che dalla delibera del Consiglio non può derivare loro alcun danno.