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Manutenzione e pulizia di fossi stradali e corsi d’acqua a Fiorano


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Il Regolamento di Polizia Municipale già prevede che i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all’anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
E’ sempre più importante, visto l’evolversi delle precipitazioni piovose, provvedere alla ripulitura ed approfondimento, a giusta misura, dei fossi laterali delle strade comunali e/o vicinali, nonché alla rimozione di qualsiasi ostacolo, compreso eventuali frane, allo scopo di mantenere il regime di scolo delle acque onde evitare danni al sistema viario e pregiudizio a cose o persone derivanti dagli straripamenti delle acque non opportunamente incanalate.

Il Comune di Fiorano Modenese ha perciò emesso una ordinanza rivolta a tutti i proprietari o affittuari, o comunque ai detentori a qualunque titolo di terreni e/o immobili prospicienti le strade comunali/vicinali o di pubblico passaggio, e a tutti i frontisti di fossi stradali, rii, corsi d’acqua e vettori di natura idraulica in genere, affinché provvedano, entro e non oltre 30 giorni, a:
– assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali, rii, corsi d’acqua e vettori di natura idraulica in genere,
– ripristinare le sezioni ordinarie dei fossi stradali, rii, corsi d’acqua e vettori di natura idraulica in genere se ricoperti o intasati anche mediante operazioni di escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo;

– rimuovere le frane ed eseguire tutti gli interventi idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse;
– rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
– effettuare la corretta potatura delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d’acqua;

– effettuare le necessarie operazioni di regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
– realizzare tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o di mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità.

L’Amministrazione Comunale ricorda che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse deve essere rimosso, a cura e spese degli interessati, contestualmente alla realizzazione dei lavori e conferito presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate presenti sul territorio Comunale. La manutenzione e la pulizia dei fossi stradali, rii, corsi d’acqua e vettori di natura idraulica in genere è disciplinata per legge con l’obbligo per i proprietari o affittuari o comunque detentori a qualunque titolo di terreni e/o immobili prospicienti tutti i vettori di natura idraulica anzidetti, a mantenere i condizioni di funzionalità ed efficienza gli stessi con cadenza almeno biannuale. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l’ottenimento delle autorizzazioni previste dal R.D. 523/1904 da parte del competente Servizio Tecnico di Bacino e/o dei Consorzi di Bonifica di Burana, Leo Scotenna, Panaro e Parmigiana Moglia, Secchia per quanto attiene ai corsi d’acqua di loro competenza.
Qualora sia necessario, prima dell’inizio dei lavori anzidetti, dovranno essere concordati con l’Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune i tempi ed i modi di esecuzione lavori al fine di non intralciare la circolazione stradale.
In caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente imputabile agli inadempienti con risarcimento danni, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.
I contravventori alla presente Ordinanza sono passibili di sanzioni amministrative fino a 500 euro, nonché penali ai sensi della vigente normativa in materia.